Provvedimento autorizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 e ai soli fini paesaggistici di cui alla Legge Regionale 27 maggio 1994 n° 18
"Nelle aree e per gli immobili soggetti al d.lgs. 42/2004 ai sensi dell'articolo 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle...
Data:
27 May 2020
Tipo di documento
Administrative procedures
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Telefono: 012537106
EMail: info@comune.champorcher.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it
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Description
"Nelle aree e per gli immobili soggetti al d.lgs. 42/2004 ai sensi dell'articolo 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) sono delegate ai Comuni dalla legge regionale 27 maggio 1994 n. 18 e s.m.i., le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per i soli interventi previsti ai sensi dell’art. 3 della L.r. 18/94.
Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di richiesta di autorizzazione paesaggistica l'ufficio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.
Il termine di cui sopra può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.
Il comune individua un esperto in materia di tutela del paesaggio.
Il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi delegati entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la richiesta di documentazione integrativa. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.
Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 38 della l. 196/1978.
Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di richiesta di autorizzazione paesaggistica l'ufficio comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.
Il termine di cui sopra può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.
Il comune individua un esperto in materia di tutela del paesaggio.
Il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi delegati entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la richiesta di documentazione integrativa. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.
Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 38 della l. 196/1978.
Provv finale
Richiesta informazioni
Termine
60 gg
Tutela
Ricorso amministrativo, al giudice ordinario o al T.A.R.
Responsabile inerzia
Segretario comunale
Telefono: 012537106
EMail: info@comune.champorcher.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it
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Atti
https://www.celva.it/it/fines/
Servizi
Costruire / Ristrutturare Casa
Comunicazione di Manutenzione Straordinaria
Comunicazione di Manutenzione Straordinaria
Riferimenti Normativi
d.lgs. 42/2004 art.134, art. 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), legge regionale 27 maggio 1994 n. 18 e s.m.i.