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Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA

"Gli interventi previsti dall’art. 61, comma 1 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 1 e s.m.i. sono soggetti alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) previa acquisizione di tutti i pareri, nullaosta,...
Data:

5 giugno 2020

Tipo di documento

Procedimenti amministrativi

Documento

Ufficio

Formati disponibili

  • PDF

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Responsabile

Tecnico comunale
Telefono: 012537106
EMail: info@comune.champorcher.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it

Descrizione

"Gli interventi previsti dall’art. 61, comma 1 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 1 e s.m.i. sono soggetti alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) previa acquisizione di tutti i pareri, nullaosta, autorizzazioni eventualmente necessari e obbligatori a seconda dei vincoli insistenti sull’immobile e dell’intervento in progetto.
I lavori possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.
Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni.
E' fatto salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente."

Provv finale

Richiesta informazioni

Termine

30 giorni

Silenzio-Assenso

0

Tutela

Ricorso amministrativo, al giudice ordinario o al T.A.R.

Pagamento

SI

Responsabile inerzia

Segretario comunale
Telefono: 012537106
EMail: info@comune.champorcher.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it

Atti

https://www.celva.it/it/fines/

Riferimenti Normativi

Art. 61, comma 1 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 1 e s.m.i.

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